Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 20 febbraio 1958, n. 93, concernente l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive; Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, nonché le relative norme regolamentari; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità; Decreta: Articolo unico. Sono approvate le norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nel testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1960 GRONCHI - FANFANI - SULLO - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 41. - VILLA
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