Art. 9 · RIPOSO SETTIMANALE
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 9

9 / 85

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 30 ott 1960
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge. Per gli impiegati per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salvo l'applicazione delle maggiorazioni di cui all', mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo. In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-9