Art. 40 · DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 40

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DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

In vigore dal 30 ott 1960
Il presente contratto collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1 maggio 1958 e durata sino al 30 aprile 1961, rinnovabile tacitamente di 6 mesi in 6 mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all'altra parte tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con B.R. Le tabelle degli stipendi minimi mensili allegate hanno decorrenza dal 1 maggio 1958 e durata sino al 30 aprile 1960.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-40