CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 26
66 / 85NORME DISCIPLINARI
In vigore dal 30 ott 1960
Il lavoratore deve dichiarare alla azienda la propria dimora e segnalare gli eventuali cambiamenti.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori, Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e dipendenti.
I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall'azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza, dell'azienda, al normale e all'igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all'interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) Il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) La multa fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera può essere inflitta:
a) all'operaio che ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo, senza giustificato motivo;
b) all'operaio che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) all'operaio che guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) all'operaio che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
e) all'operaio che tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il pubblico;
f) all'operaio che commetta, qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza della azienda;
g) all'autista che consenta al fattorino il comportamento di cui al comma d) successivo punto 3.
L'importo delle multe disciplinari verrà versato alla Cassa mutua malattia.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di(infliggere la sospensione.
3) La sospensione fino ad un massimo di tre giorni che può essere inflitta:
a) all'operaio che si assenti simulando malattia e con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
b) all'operaio che, per negligenza nel servizio, arrechi danni non gravi al materiale e alle persone, ai quadrupedi e alle macchine;
c) all'operaio che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) al fattorino di veicoli non totalmente chiusi, che abbandoni la custodia delle merci durante la marcia del veicolo e si affianchi in cabina all'autista
e) all'operaio che persista, a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato, con la perdita del preavviso e col diritto all'indennità di licenziamento, che può essere inflitto:
a) all'operaio che rimanga assente senza giustificato motivo, per tre giorni consecutivi;
b) all'operaio che abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
c) recidività entro l'anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.
5) Il licenziamento immediato senza alcuna indennità che può essere inflitto all'operaio che:
a) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti;
b) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai
c) richieda ai clienti a scopo di lucro personale compensi e premi superiori alla tariffa;
d) provochi risse con i compagni durante il servizio:
e) affidi la guida del veicolo a persona non autorizzata a guidare dall'azienda;
f) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o dei veicolo per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a - raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni communicate dai regolamenti di polizia, urbana e dal Codice della strada g) comandato alla guida ed alla scorta abbandonino simultaneamente, senza grave motivo, il veicolo carico di merce, lasciandolo incustodito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-26-2