Art. 14 · LAVORO STRAORDINARIO
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 14

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LAVORO STRAORDINARIO

In vigore dal 30 ott 1960
L'impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d'impedimento. È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all' nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per i quali il riposo cade in altro giorno, per quali è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall': lavoro straordinario feriale: diurno: maggiorazione 25%; notturno: maggiorazione 50%. lavoro straordinario festivo: diurno: maggiorazione 65%; notturno: maggiorazione 75%. Le suddette percentuali, come pure quelle dell' (lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo), non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Agli effetti del presente articolo, nonché del precedente , per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 180. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-14