Art. 10 · GIORNI FESTIVI
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 10

10 / 85

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 30 ott 1960
Sono considerati giorni festivi: a) la domenica ed i giorni di riposo compensativo di cui all'; b) le seguenti festività nazionali infrasettimanali: 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo) 4) Lunedi dopo Pasqua (mobile); 5) Anniversario Liberazione (25 aprile); 6) Festa del lavoro (1 maggio); 7) Ascensione (mobile); 8) Corpus Domini (mobile); 9) Proclamazione Repubblica (2 giugno); 10) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 11) Assunzione (15 agosto); 12) Ognissanti (1 novembre); 13) Unità nazionale (4 novembre); 14) Immacolata Concezione (8 dicembre); 15) S. Natale (25 dicembre); 16) S. Stefano (26 dicembre); 17) Festa del S. Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale l'impiegato presta la sua opera. Fermo restando un minimo di 17 festività, qualsiasi variazione, anche in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in cui la, festa del S. Patrono coincide con altra festività le Associazioni territoriali stabiliranno un'altra giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime. Per le festività di cui al punto b) cadenti di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiseiesimo di quella mensile. Uguale trattamento spetterà all'impiegato che in tale festività coincidente con la domenica o con altra festività sia ammalato, infortunato, o si trovi in ferie. Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Nel giorno di coincidenza fra domenica e festività infrasettimanale, l'impiegato di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo, in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo. In caso di prestazione d'opera nei giorni festivi, oltre all'eventuale trattamento di cui al precedente comma, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione prevista dall', per il lavoro straordinario festivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-10