Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 nov 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto nazionale di lavoro 18 aprile 1958, e relative tabelle, per i lavoratori dell'industria degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini, stipulato tra, l'Associazione italiana, Industriali i Prodotti Alimentari con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, la Unione italiana Lavoratori industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione italiana. Industriali Prodotti Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione Visti l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria, alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia e l'accordo 19 luglio 1947, relativo alle qualifiche professionali degli operai dell'industria delle conserve alimentari vegetali, della fabbricazione degli estratti e dadi per brodo di origine vegetale e della conservazione del pesce, allegati al predetto contratto. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 54 del 17 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 aprile 1958, relativo ai lavoratori addetti all'industria degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso ai presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960 Registro n. 129 Atti del Governo, foglio n. 74. - VILLA

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-rd-1