CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I
Art. 29
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In vigore dal 30 ott 1960
Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potrà rivolgersi alla Direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovrà essere restituito con le modalità concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso.
Non è ammessa a richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non è stato estinto il prestito precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-29