Art. 17 · RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II

Art. 17

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RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI

In vigore dal 30 ott 1960
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previste all', per quel che concerne lo stato giuridiche il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all' (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-17-2