Art. 11 · AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II

Art. 11

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AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 30 ott 1960
Gli intermedi per ogni biennio di anzianità di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito individuale, ad una, maggiorazione della paga mensile nella misura del: a) 4% per il 1° e 2° biennio di anzianità; b) 5% per i bienni dal 3° all'8°. Tali aliquote, per l'anzianità, maturata fino al 14 giugno 1952 sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'intermedio; per l'anzianità maturata dopo tale data invece l'aliquota stessa è calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'intermedio, anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità - per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza - si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio dall'intermedio di seconda categoria o grado alla prima categoria o grado (passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto) la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati nella precedente categoria o grado sarà riportata nella misura del 33% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria o grado. Per quanto riguarda le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianità precedentemente al 1 giugno 1952 si fa riferimento all'accordo interconfederale 14: giugno 1952.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-11-2