Art. 9 · ADEGUAMENTO DELLE PERCENTUALI DI COTTIMO
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo I

Art. 9

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ADEGUAMENTO DELLE PERCENTUALI DI COTTIMO

In vigore dal 29 ott 1960
Le percentuali minime contrattuali di cottimno, che, nei precedenti contratti siano previste in misura superiore al 10 per cento, saranno trasformate in nuove percentuali tali che, applicate alla nuova paga base, consentano un guadagno contrattuale di cottimo, non inferiore a quello precedente. Nei casi in cui le percentuali minime di cottimo, contenuto nei contratti collettivi precedenti alla liberazione, siano state maggiorate od estese anche a reparti non a cottimo, tenuto conto che ciò è normalmente avvenuto per consentire aumenti nelle retribuzioni complessive, gli importi corrispondenti a tali maggiorazioni saranno considerati come elementi di retribuzione da conglobarsi ai fini dlla successiva attribuzione ai nuovi elementi (paga base, contingenza e terzo elemento).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-9