Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo I
Art. 5
27 / 63DONNE E MINORI
In vigore dal 29 ott 1960
I minimi di paga per le donne di età superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo:
dell'operaio qualificato per la 1ª categoria;
del manovale specializzato per la 2ª categoria;
del manovale comune per la 3ª categoria, con la riduzione del 30 per cento per tutti i gruppi merceolgici (A, B, C) ferme restando le percentuali più favorevoli normalmente stabilite.
I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati. con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti:
manovali specializzati dai 18 ai 20 anni............. 10% manovali specializzati dai 16 ai 18 anni............. 30% manovali comuni dai 18 ari 20 anni................ 10% manovali comuni dai 16 ai 18 anni................ 30%
Per la determinazione del minimo di paga, da valere per le donne di età tra i 16 e i 18 anni, e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni, si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti.
Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si farà riferimento:
per le donne tra i 16 ed i 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni, alle categorie 2ª e 3ª;
per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categoria manovali comuni;
per le donne oltre i 18 anni ed i manovali specializzati e comuni tra i 16 ed i 18 anni le aliquote di scarto superiori ai 30 per cento di cui al primo comma del presente articolo, nelle località dove attualmente esistono, saranno ridotte del 60 per cento. In ogni modo lo scarto risultante non potrà essere superiore al 40 per cento;
per i manovali specializzati e comuni tra i 18 e i 20 anni, non si applicherà lo scarto ove questo non esista attualmente; nei caso In cui esista, detto scarto sarà mantenuto nella. misura esistente, col massimo del 10 per cento.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori, che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga, contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-5