Art. 27 · TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo II

Art. 27

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TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 29 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' del contratto nazionale 5 agosto 1937 disposte dalla azienda dalle competenti autorità, lo stipendio mesile e, in linea eccezionale e a questi particolari effetti, la contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-27