Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo I
Art. 21
43 / 63COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO
In vigore dal 29 ott 1960
a) Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi, in cifra assoluta, già concesse individualmente, saranno mantenute integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per gli uomini, di lire 1,50 per le donne di età superiore agli anni 18 e di lire 1 per le (donne di età inferiore ai 18 anni e gli uomini di età inferiore ai 16 anni.
L'eccedenza sarà mantenuta per il 50 per cento dalla stessa ed il residuo ove non sia assorbito da aumento della paga base o della contingenza, verrà attribuito al terzo elemento.
b) Nella prima applicazione del presente accordo ai lavoratori a cottimo che realizzino utili di cottimo superiori ai precedenti minimi contrattuali di cottimo, dovrà essere consentito di conseguire, nei confronti degli operai lavoranti ad economia, uni miglioramento pari alla differenza in cifra fra i detti maggiori utili ed il precedente minimo contrattuale di cottimo. Tuttavia tale miglioramento da concedersi in aggiunta allo utile di cottimo, non potrà, in ogni caso superare la percentuale del 15 per cento delle nuove pagle basi e sempre che tale percentuale non risulti superiore all'aumento delle paglie basi.
Detto miglioramento sarà concesso, come supplemento agli utili di cottimo attuali, allorquando sia mantenuta la produzione precedente e sino a quando non saranno rivedute le tariffe di cottimo: mentre, nel caso in cui la produzione unitaria del cottimista dovesse subire una diminuzione, il sopraddetto massimo del 15 per cento sarà ridotto in misura proporzionale alla diminuita produzione.
Si intende che, se i guadagni di cottimo attuali gia superano il coacervo dei nuovi elementi della retribuzione, ai guadagni stessi va aggiunto il miglioramento di cui innanzi, sempre che sia intervenuto un aumento corrispondente per i lavoranti ad economia.
ESEMPI
Parte di provvedimento in formato grafico
c) I nuovi minimi di paga sono comprensivi delle maggiorazioni del 2 per cento di cui all' del decreto-legge luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 384 e delle indennità di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 308.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-21