Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo I
Art. 18
40 / 63QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA
In vigore dal 29 ott 1960
Tenuto conto deli inconvenienti ai quali ha dato luogo la forma attuale di corresponsione delle quote suppletive per capi famiglia e familiari a carico nelle province del Nord, le parti riconoscono la necessità della loro sollecita trasformazione attraverso il vigente congegno degli assegni familiari ed in tal senso si propongono di intevenire presso i competenti organi di governo.
Le parti sono d'accordo Che la nuova disciplina degli assegni familiari debba essere uniforme per tutto il territorio nazionale; nel frattempo anche per le province centro-meridionali le quote suppletive forfettarie per carichi di famiglia che siano in atto corrisposto saranno tenute distinte dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di essere sostituite dalla revisione degli assegni familiari.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-18