Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo I
Art. 17
39 / 63SCATTO DELLA CONTINGENZA DAL 1 aprile 1944
In vigore dal 29 ott 1960
La variazione della indennità di contingeura dal 1 aprile al 30 giugno viene stabilita convenzionalmente, in una percentuale di aumento del 14% sulla contingenza base fissata in ciascuna zona territoriale a termine dell'.
Tale variazione sarà in via eccezionale applicata anche per i giorni intercorrenti tra il 1 aprile e la data di entrata in vigore del contratto (25 marzo) e non darà luogo all'assorbimento parziale dell'eventuale terzo elemento, previsto dalla lettera a) dell'.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-17