Art. 2 · INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord

Art. 2

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INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI

In vigore dal 29 ott 1960
Gruppo Zero. - Appartengono al gruppo Zero tutte quelle categorie merceologiche le quali tradizionalmente abbiano acquisito una posizione salariale contrattuale complessivamente più favorevole di quelle del gruppo A. Gruppo A. - Metallurgici e meccanici. Edili propriamente detti, escluse le sottocategorie e specializzazioni che tradizionalmente abbiano contratti più favorevoli. Legno (mobili, infissi, ecc.). Gruppo B. - Gomma e conduttori elettrici. Chimici. Concia: riduzione del 4,8 per cento rispetto al gruppo A. Gruppo C. - Fabbricazione della carta. Spazzole e pennelli. Confezione in serie. Bottoni. Fibbie. Bigiotterie. Ceramica industriale (esclusa la ceramica artistica). Cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto: riduzione 5 per cento rispetto al gruppo B. L'incasellamento nei gruppi A. B. C. delle categorie merceologiche non indicate espressamente verrà effettuato provincialmente, previo opportuno coordinamento regionale, avendo riferimento alla affinità dei livelli salariali contrattuali complessivi tradizionalmente acquisiti. Gruppo T. - Appartengono al gruppo T tutte le categorie tessili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-2