Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord
Art. 1
1 / 63INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI
In vigore dal 29 ott 1960
CONCORDATO 6 DICEMBRE 1945 PER LA PEREQUAZIONE
DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA
NELL'ITALIA DEL NORD
Addì 6 dicembre 1945, in Milano.
Tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA;
e
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO;
sono state concluse le trattative condotte in Torino, Roma e Milano, sotto la presidenza del Ministro del lavoro o di suoi delegati, tra le Delegazioni regionali composte, per parte industriale dai sigg.:
per la Lombardia: ing. Falk, ing. Cazzani, dottor De Micheli, dott. Nosadini, ing. Gambirasio, ing. Zacchi;
per il Piemonte: ing. Fiorio, avv. Boccardi, ingegner De Rossi Daniele, avv. Codogni, ing. De Rossi Paolo;
per la Liguria: ing. Campanella, sig. Grondona, dott. Gagliardi, dott. Boni;
per il Veneto: dott. Di Giacomo, ing. Riva, ingegnere Brigo, ing.
Cibele, dott. Stefani;
per l'Emilia: ing. Gaudensi, ing. Buzzoni, avvocato Roffeni, avv.
Barbieri, ing. Castano, ing. Labbate, dott. Cioffi;
per la C.G.I.I.: avv. Toscani;
per la Delegazione A. I. della Confederazione stessa: comm.
Rosasco, prof. Di Fenizio, dottor D'Onofrio;
e per parte dei lavoratori dai signori:
per la Lombardia: Alberganti, Morelli, Invernizzi, Mirri;
per il Piemonte: Rapelli, Carmagnola, Carsano, Flecchia;
per la Liguria: Negro, De Franceschi, Paleozona;
per il Veneto: Chizzotto, Guidi, Masa;
per l'Emilia: Malaguti, Lama;
per la C.G.I.L.: Di Vittorio, Lizzadri, Bitossi, Giannitelli;
per la delegazione A. I. della Confederazione stessa: Rusca, Carcano.
Premessa.
I rappresentanti delle Camere del Lavoro e delle Associazioni degli industriali dell'Alta Italia, assistiti rispettivamente dai rappresentanti della Confederazione Generale italiana del Lavoro e della Confindustria;
Considerando:
1) che nella situazione eccezionale attuale del Paese è interesse reciproco di tutto il popolo italiani di risanare gradualmente l'economia nazionale e di dare il maggiore slancio possibile alla ricostruzione economica ed allo sviluppo della produzione, dal quale dipende un effettivo miglioramento del tenore di vitadelle masse lavoratrici;
2) che a tale scopo è necessario porre un freno alla rincorsa rovinosa fra i salari ed il costo dello vita, puntando sul graduale abbassamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita dei prodotti;
3) che il graduale raggiungimento degli scopi indicati richiede un periodo di tranquillità sociale e di fecondo lavoro, per cui è necessario prevenire ed eliminare i molteplici motivi di agitazioni operaie che risiedono specialmente in alcune gravi ed ingiustificabili sperequazioni di rimunerazione che si sono create a causa di contingenze straordinarie fra i lavoratori dell'industria, di differenti province e località, nonché nella necessità in cui vengono a trovarsi ripetutamente i lavoratori di chiedere aumenti di paga in relazione al continuo aumento del costo della vita;
Concordemente hanno convenuto:
a) di realizzare una perequazione nei salari e negli stipendi dei lavoratori dell'industria dell'Italia Settentrionale, tenendo conto delle differenziazioni tradizionali fra gruppi merceologici e zone territoriali che corrispondono generalmente a particolari esigenze di carattere economico;
b) di istituire un sistema di scala mobile sull'indennità di contingenza, opportunamente perequata, per rendere automatici, in relazione all'andamento del costo della vita, gli adeguamenti di rimunerazione che risultassero necessari;
c) di ammettere metodi di lavoro e forme di pagamento che costituiscano uno stimolo per l'aumento del rendimento del lavoro e per lo sviluppo della produzione, nell'interesse dei lavoratori stessi e della collettività nazionale.
Ispirandosi ai concetti sopra accennati, le due parti hanno stipulato quanto segue:
Art. 1.
INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI
Le paghe minime orarie per gli operai addetti alle aziende industriali nelle regioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto e dell'Emilia (al Nord della cosiddetta linea Gotica) sono fissate con le seguenti distinzioni per località con le percentuali di scarto sottoindicate e con la distinzione per gruppi merceologici di cui all'articolo seguente:
1ª Zona: Milano, Genova, Torino.
2ª Zona: Bologna, Venezia, Novara, Vercelli, Aosta, Asti, Varese, Como, Savona, Brescia, Alessandria, La Spezia, Savigliano, Padova, Bolzano: riduzione del 6 per cento rispetto alla Zona 1ª.
3ª Zona: Imperia, Belluno, Cremona, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Bergamo, Forlì, Ravenna, Cuneo (escluso Savigliano), Vicenza, Pavia, Piacenza: riduzione dell'11 per cento rispetto alla zona 1ª.
Nelle province - escluse quelle di Bergamo e Pavia - nelle quali, dopo la liberazione siano stati stipulati accordi salariali che prevedono diminuzioni per i Comuni non capoluoghi, le organizzazioni locali interessate esamineranno l'opportunità di stabilire per le industrie dei Comuni stessi eventuali riduzioni salariali rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, che non debbono oltrepassare il 5 per cento, fermo restante il minimo di lire 14, stabilito per i manovali del gruppo C.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-1