Art. 7 · RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IVParte IV

Art. 7

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RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 28 ott 1960
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente . le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza. dell'interessato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-7-5