Art. 6 · VISITA MEDICA
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IParte I

Art. 6

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VISITA MEDICA

In vigore dal 28 ott 1960
L'azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da porte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-6