Art. 27 · CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIIParte III

Art. 27

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CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI

In vigore dal 28 ott 1960
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare è computato ai soli effetti dell'anzianità. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve. poirsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intenderà dimissionario alla data della chiamata o del richiamo alle armi. La conservazione dal posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali. Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle arimi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-27-2