Art. 25 · TUTELA DELLA MATERNITÀ
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIIParte III

Art. 25

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TUTELA DELLA MATERNITÀ

In vigore dal 28 ott 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di 5 mesi dopo tale evento. L'azienda corrisponderà all'impiegato l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e metà retribuzione per i successivi tre mesi, fatta deduzione diquanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza. Qualora durante il periodo di cui al 1° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall' della presente regolamentazione quando risultino più favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
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