Art. 18 · RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIParte II

Art. 18

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RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI

In vigore dal 28 ott 1960
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all', per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento al fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all' (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'art. 81, 1° comma e 3 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-18-2