C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II›Parte II
Art. 12
62 / 135AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 28 ott 1960
Gli intermedi per ogni biennio di anzianità di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di età, presso la stessa, azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nella misura del:
a) 4 per cento sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio per il 1° e 2° biennio di anzianità.
b) 5 per cento sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio per i bienni dal 3° al 10°.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili.
Resta fermo il computo degli aumenti periodici di anzianità già maturati per gli intermedi in servizio alla data del presente accordo.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
Il caso di passaggio dell'intermedio di II categoria o grado alla I categoria (passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto) la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati, nella precedente categoria o grado sarà riportata nella misura del 33 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero dl essi, decorreranno nuovamente a partire dai giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Disposizione transitoria.
Per gli intermedi che al momento dell'entrata in vigore del presente contratto avessero già maturato una anzianità (utile agli effetti delle disposizioni dell'articolo di cui sopra) superiore a 9 bienni, il nono aumento periodico verrà riconosciuto con decorrenza dal momento di entrata in vigore del contratto stesso; per detti intermedi il decinlo aumento periodico - per anzianità eventualmente maturata o maturanda relativa al decimo biennio - verrà riconosciuta alla scadenza del termine di due anni, decorrente dalla entrata in vigore del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-12-2