Art. 6
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 AccordoParte III

Art. 6

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In vigore dal 28 ott 1960
Le Associazioni degli industriali e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indicherà le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio è presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza, Sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-6-4