C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 5
5 / 133COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONI
In vigore dal 28 ott 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà
per iscritto all'operaio confermato in servizio
1) la data di assunzione;
2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli;
3) il trattamento economico.
Analoga comunicazione sarà fatta agli operai già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-5