Art. 5 · COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONI
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IParte I

Art. 5

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COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONI

In vigore dal 28 ott 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà per iscritto all'operaio confermato in servizio 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3) il trattamento economico. Analoga comunicazione sarà fatta agli operai già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-5