C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 38
38 / 133DIMISSIONI
In vigore dal 28 ott 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1) il 50 per cento per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti, salvo quanto detto al successivo comma;
2) il 75 per cento per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti
3) il 100 per cento per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti.
Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1) l'operaio dimissionari deve aver compiuto il secondo anno di servizio, se apprendista deve aver compiuto il secondo anno del giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto 3) è dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sui lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio: lo stesso trattamento sarà usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-38