C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III›Parte III
Art. 36
106 / 133INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 28 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-36-2