C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III›Parte III
Art. 25
95 / 133TUTELA DELLA MATERNITA
In vigore dal 28 ott 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di 5 mesi dopo tale evento.
L'azienda corrisponderà all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e metà retribuzione per i successivi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
Qualora durante il periodo di cui al 1° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni, fissate dall' della presente regolamentazione, quando risultino più favorevoli all'impiegato, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-25-2