C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III›Parte III
Art. 2
72 / 133VISITA MEDICA
In vigore dal 28 ott 1960
L'azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre lo impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-2-3