Art. 2 · VISITA MEDICA
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IIIParte III

Art. 2

72 / 133

VISITA MEDICA

In vigore dal 28 ott 1960
L'azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre lo impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-2-3