CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 8
87 / 130PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
In vigore dal 27 ott 1960
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso, della indennità di anzianità e delle ferie, di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato, pari ad un anno per ogni quattro anni compiuti di anzianità con la qualifica di operaio.
Storico versioni
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