CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali
Art. 8
64 / 130LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 27 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all' (regolamentazione operaia), ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in giornate di riposo compensativo, di domenica o durante le festività di cui all'.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
- lavoro straordinario diurno (feriale):
prime due ore.......................................... 22%
ore successive......................................... 30%
- lavoro straordinario notturno (feriale)................ 50%
avvicendati............................................ 30%
- lavoro in giorni festivi............................... 50%
lavoro straordinario festivo........................... 60%
- lavoro domenicale con riposo compensativo.............. 10%
lavoro compreso in turni avvicendati:
turni diurni........................................... 4%
turni notturni......................................... 15%
Le maggiorazioni in percentuale sopradette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Le percentuali suddette vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all' in essa compresa l'indennità di contingenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-8-2