Art. 7 · INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 7

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INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 27 ott 1960
L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata come segue: - il primo segnale verrà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto l'accesso allo stabilimento; - il secondo segnale verrà dato 5 minuti prima, dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; - il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro. A questo ultimo segnale l'operaio dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro. Trascorsi dieci minuti dal terzo segnale resta in facoltà della Direzione di ammettere i ritardatari. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30. L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
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