CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali
Art. 5
61 / 130PERIODO DI PROVA
In vigore dal 27 ott 1960
Il periodo di prova è fissato in 15 giorni, prorogabili a 30 di comune accordo. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione, compreso il trattamento economico previsto per la categoria nella quale viene prestato il servizio.
La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso nè indennità.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Il lavoro prestato nel periodo di prova, qualora sia eseguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità.
Storico versioni
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