Art. 43 · DIMISSIONI
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 43

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DIMISSIONI

In vigore dal 27 ott 1960
All'operaio dimissionario competono le seguenti percentuali dell'indennità di anzianità: 1) 50% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 2 fino a 4 anni compiuti; 2) 75% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 4 e fino a 10 anni compiuti; 3) 100% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti. L'intera indennità di licenziamento è dovuta anche nel caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, per gli uomini e il 55° per le donne, o per infortunio o malattia o postumi consecutivi determinanti invalidità dopo trascorso il periodo di conservazione del posto previsto dall' del presente contratto, nonché alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio. Per gli apprendisti il compimento del 2° anno di servizio agli effetti del trattamento di cui al punto 1°, deve essere computato dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
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