Art. 40 · INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA PERMANENTE
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 40

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA PERMANENTE

In vigore dal 27 ott 1960
In caso di morte dell'impiegato spetterà al coniuge od ai congiunti oltre il 4° grado viventi a suo carico o, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di licenziamento e di preavviso) a termine degli fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie); non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza previste dall' del presente contratto. Il datore di lavoro potrà chiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà, a norma di legge. In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente per gli impiegati che non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni del D. L. L. 1 agosto 1945 n. 708, ed eventuali successive modificazioni.
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