CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 40
40 / 130LICENZIAMENTO PER PUNIZIONE
In vigore dal 27 ott 1960
Il licenziamento con l'immediata recessione del rapporto di lavoro, potrà avvenire:
1) con la perdita dell'indennità di preavviso ma non delle altre indennità, quando in tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla regolarità del lavoro le quali, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell' (provvedimenti disciplinari), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al punto 2).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di lavorazione;
b) esecuzione senza permesso di lavori per proprio conto o di terzi, nei locali dell'azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dai reparti di lavorazione, o rissa lieve nei reparti di lavorazione;
d) abbandono arbitrario del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, controllo, custodia, fuori dei casi previsti al punito e) del seguente punto 2);
e) assenza ingiustificata, oltre quattro giorni consecutivi o assenze ripetute per quattro volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguenti le ferie;
f) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata, in giudicato, per azione compiuta non in connesione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e che leda la figura morale dell'operaio;
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'alt. 39 (provvedimenti disciplinari), quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
2) Con la perdita dell'indennità di preavviso e dell'indennità, di anzianità, quando in tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto nello stabilimento;
c) trafugamento di schizzi e di disegni di macchine e di utensili o di documenti dello stabilimento;
d) danneggiamento volontario al materiale ed agli impianti dell'azienda;
e) abbandono arbitrario del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
f) rissa grave nell'interno dei reparti di lavorazione.
All'operaio licenziato ai sensi del presente articolo, competono comunque i ratei maturati delle ferie, della gratifica natalizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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