Art. 36 · PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 36

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PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 27 ott 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene l'impiegato: Anni di servizio 1ª categ. 2ª categ. 3ª categ. fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese oltre i 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto d'impiego senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda, concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda: Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.
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