Art. 34 · TRATTAMENTO DEL PERSONALE FEMMINILE
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 34

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TRATTAMENTO DEL PERSONALE FEMMINILE

In vigore dal 27 ott 1960
Alle operaie adibite a lavoro compiuto tradizionalmente da personale maschile, a parità di lavoro e a parità di capacità e rendimento, sarà praticato il trattamento salariale previsto per il personale maschile.
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