Art. 25 · FERIE
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 25

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FERIE

In vigore dal 27 ott 1960
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza, della retribuzione mensile non inferiore a: - giorni 14 lavorativi in caso di anzianità da 1 a 2 anni; - giorni 19 lavorativi in caso di anzianità da oltre 2 anni e sino a 8 anni; - giorni 24 lavorativi in caso di anzianità da oltre 8 anni e sino a 18 anni; - giorni 28 lavorativi in caso di anzianità oltre i 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo a non potrà avere inizio in giorno festivo. L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse dell'impiegato. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante i periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento previsto dall' del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non verrà, computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo dà diritto al compenso per le ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'annata, l'impiegato non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazioni del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
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