CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 24
103 / 130ASSENZE E PERMESSI
In vigore dal 27 ott 1960
Le assenze debbono essere giustificate ai più tarde entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il.
caso di impedimento giustificato.
Semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.
Chiarimento a verbale
La formulazione di cui al 2° comma non esclude per l'azienda la facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Tale facoltà è data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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