Art. 24 · ASSENZE E PERMESSI
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati

Art. 24

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ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 27 ott 1960
Le assenze debbono essere giustificate ai più tarde entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il. caso di impedimento giustificato. Semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso. Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie. Chiarimento a verbale La formulazione di cui al 2° comma non esclude per l'azienda la facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.
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