CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 23
102 / 130CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 27 ott 1960
Agli impiegati che contraggono matrimonio sarà concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione.
Il congedo matrimoniale, è altresì dovuto all'impiegata che si dimetta per contra ree matrimonio, fermo restando l'obbligo di presentare il documento comprovante l'avvenuto matrimonio.
Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali nè potrà essere considerato come periodo di preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-23-3