Art. 2 · ASSUNZIONE
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali

Art. 2

58 / 130

ASSUNZIONE

In vigore dal 27 ott 1960
L'assunzione dei lavoratori ai quali si riferisce la presente regolamentazione avverrà a norma delle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali. All'interessato, con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato, verrà comunicato anche il relativo trattamento economico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-2-2