Art. 18 · PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali

Art. 18

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PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 27 ott 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento: Anzianita di servizio Periodo di preavviso 1ª categoria 2ª categoria - per coloro che avendo superato il periodo di prova, abbiano un'an- zianita di servizio fino a 2 anni compiuti 1/2 mese 1/2 mese - per coloro che abbiano un'anzianita di servi- zio oltre 2 anni e fi- no a 5 anni compiuti.. 1 mese e 1/2 1 mese - per coloro che abbiano un'anzianita di servi- zio oltre 5 anni e fi- no a 15 anni compiuti. 2 mesi 1 mese e 1/2 - per coloro che abbiano un'anzianita di servi- zio oltre 15 anni com- piuti................. 2 mesi e 1/2 2 mesi L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale ed alle ex categorie intermedie di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il centro-sud) è considerata utile agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza all'altra un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie ed è considerato anzianità utile agli effetti del computo dell'indennità di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione, la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dai datori di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
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