Art. 17 · MALATTIA E INFORTUNIO
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali

Art. 17

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MALATTIA E INFORTUNIO

In vigore dal 27 ott 1960
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi per anzianità ininterrotta di servizio fino a 5 anni: di otto mesi oltre i 5 anni e di dieci mesi oltre i 12 anni, percependo, nel primo caso l'intera retribuzione per i primi due mesi e metà di essa per gli altri quattro, l'intera retribuzione come sopra per i primi tre mesi e metà per i successivi cinque mesi nel secondo caso, e l'intera retribuzione come sopra per i primi quattro mesi e metà per i successivi cinque mesi nel terzo caso. L'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto dall'azienda in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato, è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto gli compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto su richiesta del lavoratore, con la corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Al lavoratore già operaio e passato alla categoria speciale, saranno riconosciute, agli effetti del presente articolo, le eventuali condizioni di miglior favore maturate, in base all'anzianità di servizio, come operaio.
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