Art. 16 · TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali

Art. 16

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TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

In vigore dal 27 ott 1960
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla Legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni. Ove durante l'assenza dal servizio dovuta a gravidanza e puerperio sopravvenga malattia, si applicano le norme di cui all' del presente contratto, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, semprechè dette norme risultino più favorevoli per la operaia.
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