Art. 14 · FERIE
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali

Art. 14

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FERIE

In vigore dal 27 ott 1960
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore, ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio secondo i termini indicati: - giorni 14 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti; - giorni 18 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti; - giorni 22 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 e fino ai 20 anni compiuti; - giorni 27 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti. L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale ex categorie intermedie), di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il centro sud) è considerata utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entità. La scelta dell'epoca delle ferie sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio. Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostituitiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso. Sempre in caso di licenziamento il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto sempre che non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie il trattamento di trasferta previsto dall' della regolamentazione "Operai".
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