Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo di lavoro 7 ottobre 1948 per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie, stipulato tra l'Associazione italiana Pellicceria e la Federazione italiana Lavoratori dell'Abbigliamento, con la partecipazione della Federazione Unitaria Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali relativo ai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie, stipulato tra l'Associazione italiana Pellicceria e la Federazione italiana dei Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 7 ottobre 1948 per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie e l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali, relativo ai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni pelliccerie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 76. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-rd-1