CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 7
7 / 58DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
In vigore dal 26 ott 1960
È considerato "apprendista" il lavoratore che, assunto da un' azienda in età compresa fra i 14 ed i 18 anni per gli uomini e fra i 14 ed i 20 anni per le donne, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati.
a) La durata massima del periodo di apprendistato è quella fissata, per singolo settore, dall' del presente contratto.
b) La durata massima di cui è detto più sopra sarà ridotta di due terzi per i licenziati di scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all'attività, che l'apprendista è chiamato a svolgere; della metà per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attività dell'apprendista.
c) Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sarà interamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purchè esista analogia di mansioni e non siano trascorsi più di 18 mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo.
d) All'uopo, nel libretto di lavoro dell'interessate e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
e) Quando, trascorsi almeno sessanta giorni dall'assunzione, l'apprendista sia dall'azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sarà interamente computato ai fini indicati dal capoverso a).
f) L'apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potrà essere adibito e lavori faticosi o nocivi, che possano comunque minarne la resistenza fisica, nè impiegato in attività diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale.
g) Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista deve lavorarci ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovrà essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a).
h) L'apprendista che, raggiunto il 17° anno di età e trascorsa la metà del periodo di tirocinio di cui al capoverso a), chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneità, sarà considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi.
L'apprendista che chieda e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all'attività che esso svolge dovrà essere lasciato libero per il tempo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione.
i) Le retribuzioni iniziali (minimo di paga base) sono stabilite dagli accordi integrativi salariali nazionali.
Gli aumenti successivi avvengono per scatti semestrali. Si conviene che l'entità di ogni scatto si otterrà dividendo la differenza tra il minimo della paga base dell'operaio qualificato ed il minimo della paga dell'apprendista nel primo semestre di tirocinio per il numero dei semestri che compongono il periodo di apprendistato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-7