CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 6
6 / 58MUTAMENTO DI MANSIONE
In vigore dal 26 ott 1960
Il lavoratore percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale è stato assegnato od il miglior trattamento salariale attribuitogli.
Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore è tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il miglior trattamento di cui al comma 1. Se gli affida invece temporaneamente mansioni della categoria superiore dovrà corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa.
Tale norma potrà essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato dal fatto di natura occasionale (quale, ad esempio, la sostituzione di operai assenti o malati) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative.
L'utilizzazione dell'operaio in lavori della categoria superiore per un periodo superiore ai tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessità di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuità adibito a mansioni di categorie diverse, percepirà la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario sarà corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-6